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Art. 1 - Caratteri fondamentali dellAssociazione
E costituita lAssociazione culturale
denominata Sylloge Officina per lArte. Essa è una
libera Associazione di fatto, apolitica e senza fini di lucro,
con durata illimitata, regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del
Codice Civile, dallAtto Costitutivo, dal presente Statuto
e dalle altre norme di Legge vigenti. Il presente Statuto può
essere integrato e modificato dallAssemblea straordinaria
dei soci, secondo le disposizioni dei seguenti articoli 12 e 14.
Art. 2 - Scopi dellAssociazione
Gli scopi dellAssociazione riguardano lArte
e la cultura artistica e sono:
- promuovere sensibilità artistica e recuperare
consapevolezza intorno alla natura e alle funzioni dellarte,
tra gli associati e nel territorio dove opera;
- proporsi come organismo di incontro e aggregazione
intorno a interessi artistici, per favorire lo sviluppo della
cultura artistica dellambiente sociale dove opera;
- supportare le individualità artistiche
e intellettuali dellorganismo, offrendo al territorio dove
opera opportunità di godimento e di studio dellarte;
- sostenere le attitudini di coloro che, appartenenti
o non appartenenti allorganismo, siano coinvolti da interessi
per larte, favorendo la crescita e levoluzione delle
loro capacità artistiche e intellettuali.
Art. 3 - Interessi e attività
Nel perseguimento delle sue finalità, lAssociazione
è interessata a diverse forme dArte: letterarie,
musicali, teatrali, figurative, di immagini, altre.
Lesecuzione dei suoi scopi consiste nella
realizzazione di eventi artistici e di iniziative formative e
divulgative quali:
- spettacoli, concerti, mostre,
- dibattiti, incontri con artisti e critici,
- seminari teorici, pratici, storici e tematici,
- manifestazioni a premio inerenti larte
e la cultura artistica,
nonché la pubblicazione di un sito internet
ed eventuali altre pubblicazioni, per diffondere i programmi,
le idee promotrici, i resoconti e i risultati delle attività,
e per offrire consulenza artistica a distanza.
Art. 4 - Collaborazioni
LAssociazione può collaborare con
organismi terzi, pubblici o privati, ovvero svolgere per terzi
e attribuire a terzi incarichi per la realizzazione di iniziative
che si inquadrino nellesecuzione delle sue finalità
istituzionali. Può inoltre aderire ad altre organizzazioni,
i cui obiettivi e le cui iniziative siano coerenti con le proprie
finalità istituzionali. Essa deve tuttavia mantenere la
più completa indipendenza da gruppi politici, da organi
amministrativi e di governo, da aziende e società pubbliche
e private e dalle organizzazioni sindacali.
Art. 5 - Disposizioni generali sui soci
Possono far parte dellAssociazione persone
maggiorenni e minorenni che ne condividono lo spirito e sono interessate
alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
La partecipazione alla vita associativa, compresa
lattività nelle cariche istituzionali, è a
titolo di volontariato, senza compenso e solo col diritto al rimborso
delle spese, autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.
Tale forma di partecipazione non esclude che il socio possa essere
rimborsato o remunerato da terzi, per la sua opera o prestazione
o esibizione prettamente artistica o intellettuale, nellambito
di iniziative che lAssociazione abbia realizzato negli aspetti
organizzativi, operativi, tecnici e di programmazione dei contenuti
artistici o concettuali.
(... ...)
Art. 12 - Disposizioni generali sullAssemblea
dei soci
LAssemblea è lorgano sovrano
dellAssociazione ed è composta da tutti i soci. Essa
è convocata almeno una volta allanno in sessione
ordinaria. In sessione straordinaria è convocata nei casi
previsti nel presente Statuto, ogni volta che ne sia ravvisata
la necessità dal Presidente o quando venga richiesto motivatamente
in forma scritta al Presidente da due membri del Consiglio Direttivo
o dal dieci per cento degli associati.
Le Assemblee devono essere convocate dal Presidente,
salvo le eccezioni previste nel presente Statuto, con mezzi legalmente
riconosciuti e dai quali risultino gli argomenti allOrdine
del Giorno. Le assemblee devono essere convocate almeno dieci
giorni prima di quello fissato per ladunanza e ponendo un
intervallo di tempo massimo di dieci giorni fra le date di prima
e seconda convocazione, salvo i casi di urgenza regolati come
da Legge.
LAssemblea è presieduta dal Presidente
dellAssociazione, o dal soggetto tenuto alla convocazione
nelle eccezioni previste nel presente Statuto. Allapertura
di ogni seduta lAssemblea elegge a maggioranza relativa
un Segretario, che deve redigere il Verbale e sottoscriverlo insieme
al Presidente dellAssemblea convocata.
(... ...)
Art. 15 - Disposizioni generali sul Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è lorgano
di programmazione esecutiva e finanziaria dellAssociazione
e ha funzioni di sorveglianza e disciplina. Esso è composto
da quattro soci, eletti dallAssemblea nel rispetto del diritto
di nomina dei soci fondatori disposto nellarticolo 6 del
presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
e i membri sono rieleggibili. Esso si riunisce normalmente due
volte lanno e quando ne sia ravvisata la necessità
dal Presidente o venga richiesto in forma scritta al Presidente
da altri due consiglieri o dal venti per cento dei soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito
con almeno tre membri compreso il Presidente e delibera con la
maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello
del Presidente. Tutti gli Atti del Consiglio Direttivo devono
essere sottoscritti dal Presidente e da un Consigliere.
(... ...)
Art. 18 - Compiti e poteri del Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale
dellAssociazione a tutti gli effetti ed è lorgano
di gestione ovvero di attuazione esecutiva degli scopi associativi.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci, sottoscrive tutti
gli atti amministrativi, può aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali, può procedere agli incassi, può
prendere a nome dellAssociazione accordi e impegni con terze
parti, può effettuare spese senza lautorizzazione
di dettaglio da parte del Consiglio Direttivo, purché entro
i limiti e per gli scopi dettati dalla programmazione del medesimo
Consiglio. Il Presidente può inoltre effettuare spese entro
i limiti e per scopi deliberati dallAssemblea straordinaria.
Il Presidente può conferire a qualunque
socio procura speciale per la gestione delle attività.
Art. 19 - Il Vice Presidente
Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio
Direttivo un Vice Presidente, il quale possa validamente e opportunamente
sostituirlo in caso di assenza o impedimento ad assolvere gli
impegni.
Il Vice Presidente rappresenta il Presidente assente
o impedito e ne possiede tutti i poteri, con esclusione della
rappresentanza legale e della sottoscrizione di atti amministrativi
nei confronti di terzi, a meno che non abbia procura specifica
del Presidente con potere di firma.
Il Vice Presidente può essere revocato
e rinominato dal Presidente. Le nomine e le revoche del Vice Presidente
devono essere trascritte negli Atti del Consiglio Direttivo.
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Art. 21 - Patrimonio economico
Il patrimonio economico dellAssociazione
è composto da:
- contributi dei soci,
- rimborsi per attività e servizi culturali
forniti a soci e a terzi,
- entrate per attività marginali di carattere
produttivo,
- beni mobili e immobili acquistati,
- eventuali elargizioni, donazioni e lasciti.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote
associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e dagli
eventuali finanziamenti associativi straordinari stabiliti dallAssemblea
straordinaria, che ne discute lo scopo e ne determina limporto.
Le elargizioni, le donazioni e i lasciti devono
essere accettati dallAssemblea straordinaria, che delibera
sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali.
Nei casi in cui sia imposto dalla Legge ai fini dellefficacia
di elargizioni, donazioni e lasciti, lAssemblea straordinaria
dovrà deliberare anche leventuale istanza di trasformazione
della forma giuridica dellAssociazione per il riconoscimento
da parte dello Stato.
La composizione del patrimonio economico non deve
dar luogo ad accumulo di capitale in modo sproporzionato rispetto
alle esigenze dellAssociazione e allesecuzione dei
suoi scopi istituzionali, secondo il suo progressivo sviluppo.
Art. 22 - Uso del patrimonio
Il patrimonio economico è un fondo comune
ed è utilizzato esclusivamente per finanziare iniziative
attinenti agli scopi istituzionali, la gestione organizzativa
e la logistica dellAssociazione.
E vietato distribuire ai soci, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, quote contributive
di soci deceduti, espulsi o receduti, nonché fondi, riserve
o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla Legge.
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Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori.
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